CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Rev.4 del 30.09.2024
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art.1 Oggetto
Le presenti Condizioni Generali si applicano agli interventi e prestazioni eseguiti da A.Q.C. S.r.l. nell’ambito della propria attività, pertanto si conviene che siano valide per tutte le forniture di beni e servizi effettuate a fronte di Ordini di Acquisto/Accordi specifici che verranno emessi di volta in volta. In ogni caso, eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto da A.Q.C. S.r.l.
L’elenco dei servizi e delle prestazioni sono indicati in dettaglio, nella sezione del sito “SERVIZI” nel modo più veritiero ed accurato possibile. Ove fossero presenti delle foto a descrizione dei prodotti/servizi, specifichiamo che la visualizzazione del servizio è di puro esempio e che è riferito al tipo di servizio erogato.
Art.2 Definizioni e termini
I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali (nel seguito Condizioni) avranno il significo di seguito descritto:
- a) “AQC S.r.l.”, soggetto che emette l’offerta tecnico-economica / contratto di vendita, esegue presso la propria sede: prove distruttive e non, collaudi dimensionali, tarature, attività di formazione, ecc. L’offerta economica può comprendere più servizi: l’elenco delle attività sono riportate sul sito web aziendale aqcsrl.it.
- b) “Committente” sarà inteso come l’intestatario dell’offerta economica / contratto o utilizzatore finale nel caso questi sia un soggetto diverso.
- c) “Offerta Economica”, nel seguito “offerta”, sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti da A.Q.C. S.r.l. al Committente, comprensiva delle quantità e dei prezzi per singola voce.
- d) “Campione” sarà inteso come ogni bene oggetto proprio di una offerta/contratto, sia esso un materiale da sottoporre a prova, un particolare sul quale eseguire collaudi dimensionali, tarature, etc.
- e) “Servizio” sarà inteso come ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto di offerta economica.
- f) “Riferimenti Normativi” relativi alle prove, tarature, servizi offerti, si riferiscono sempre alla versione corrente della Norma, a meno che non sia specificato diversamente nell’offerta.
Art.3 Obblighi del committente
3.1 Report in lingua inglese
Il Committente ha l’obbligo di informare A.Q.C. S.r.l. relativamente alla necessità di avere i rapporti di prova, relazioni o ogni altro documento emesso da A.Q.C. srl a seguito di attività svolta, tradotto il lingua inglese. In tal caso la traduzione potrebbe avere un costo aggiuntivo sulla base del contenuto dei documenti di cui sopra.
3.2 – Variazioni Sul Numero e Natura Del Campione
Il Committente ha l’obbligo di contattare A.Q.C. S.r.l. all’indirizzo email g.castagna@aqcsrl.it se il numero di campioni (o la loro natura) che intende inviare dovesse essere diverso rispetto a quanto indicato in offerta.
Assicurarsi inoltre che la A.Q.C. S.r.l. riceva istruzioni e informazioni sufficienti in tempo utile affinché i servizi richiesti possano essere erogati in modo efficiente.
3.3 – Rischi derivanti dal campione in materia di SSL
Il Committente ha l’obbligo di informare per iscritto A.Q.C. S.r.l. dei rischi inerenti il campione da sottoporre alle prove, identificando i pericoli relativi derivanti dalla natura del campione stesso qualora il requisito sia applicabile.
L’invio di campioni giudicati pericolosi ai sensi del R.E. 1272/2008 (CLP) e D. Lgs. 81/2008 Titolo IX, deve essere tassativamente comunicato, prima dell’invio dei campioni, al personale del Laboratorio. Ove opportuno devono essere corredati della relativa scheda di sicurezza, in caso di mancata comunicazione, il Laboratorio si riserva di rescindere il contratto e non proseguire con le attività, oltre ad addebitare al cliente le spese di spedizione e l’aggravio dei costi di gestione per la restituzione dei materiali valutati come pericolosi.
3.3 – Prestazioni di servizi in trasferta
In caso di attività del personale A.Q.C. S.r.l. in trasferta presso sede del Committente e/o presso siti di terzi, il Committente dovrà assicurarsi che vengano adottate tutte le misure di sicurezza e security necessarie relativamente alle condizioni di lavoro, ai siti e agli impianti durante la prestazione dei servizi, circostanze, queste, delle quali il Committente rimane il solo e unico responsabile sia nei confronti della Società sia nei confronti di terzi. Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest’ultimo si impegna a richiedere alla Società tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre i sette giorni lavorativi precedenti l’avvio delle attività. E’ obbligo del Committente segnalare alla Società, mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali), i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativi del personale presente sul luogo dell’intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto alla Società in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata dalla Società e dal Committente. La Società si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente, i cui oneri saranno a carico del Committente.
3.4 – Uso Del Marchio E Loghi
Il committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta da A.Q.C. S.r.l. E’ fatto divieto l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo A.Q.C. S.r.l., presenti sulla documentazione emessa da A.Q.C. S.r.l. al Committente.
Art. 4 Obblighi di A.Q.C. S.r.l.
4.1 – Informazioni Generali – Conservazione dei campioni e archiviazione documentale
A.Q.C. S.r.l. ha l’obbligo di assicurare la corretta conservazione del campione secondo le proprie procedure interne, attenendosi inoltre alle eventuali informazioni ed indicazioni ricevute dal Committente. Se il numero o la natura di campioni inviati dovesse essere diversa rispetto a quanto indicato in offerta, sarà cura di AQC srl contattare il Committente prima dell’avvio delle attività oggetto di offerta.
Se non espressamente riportato nei documenti contrattuali controfirmati, il campione sottoposto a prova non verrà restituito al Committente.
4.2 – Standard Applicabili ed attività coperte da Accreditamento
Se non diversamente indicato dal Committente, A.Q.C. S.r.l. esegue le prove secondo gli standard riportati nelle tabelle di Accreditamento nell’ultima revisione disponibile aggiornata sul sito web www.aqcsrl.it nella sezione “Accreditamenti” con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale esercitata. Nel caso di più normative Accreditate per la medesima prova, il Laboratorio sceglie il metodo appropriato ed informa il Cliente del metodo scelto.
Tutte le attività coperte da accreditamento sono gestite come accreditate, a meno che il contrario non sia richiesto dal Cliente, riportandolo negli accordi contrattuali, tale esclusione non è possibile quando l’Accreditamento è obbligatorio o quando i Rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte.
Nel caso di prove accreditate sia Accredia che Nadcap, il Laboratorio nel documento di Offerta specifica che qualora il Committente richieda esclusivamente l’Accreditamento Nadcap, quest’ultimo dichiari, con l’accettazione dell’offerta, che la prova sarà fuori accreditamento Accredia.
Nel caso in cui il Laboratorio non conosca a priori la destinazione/impiego dei rapporti di prova da parte dei propri Clienti, si specifica che, in caso di non utilizzo di marchio Accredia, i Rapporti di prova non sono coperti da accreditamento e non possono essere forniti a terzi.
4.4 – Tempi di Esecuzione
A.Q.C. S.r.l. rende disponibili gli esiti delle prove al Committente con i termini concordati. Nel caso A.Q.C. S.r.l. fosse costretta a derogare da tali termini, provvederà ad avvisare il Committente. Eventuali urgenze – esiti entro 5 giorni lavorativi – dovranno essere preventivamente concordate con A.Q.C. S.r.l. e potranno comportare un sovrapprezzo che verrà comunicato dopo aver verificato l’effettiva possibilità di assolvere alla richiesta inoltrata.
4.5- Affidamento all’esterno
Il Laboratorio non subappalta prove o fasi di prove oggetto di accreditamento.
Ove, in caso di circostanze impreviste (sovraccarico di lavoro, necessità di competenze tecniche supplementari o incapacità temporanea di eseguire l’attività) dovesse presentarsi la necessità di subappalto, il Laboratorio si avvarrà solo di enti accreditati in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, solo per prove accreditate Nadcap, il Laboratorio fornitore dovrà essere accreditato Nadcap per le relative Check-list.
Il Laboratorio A.Q.C. S.r.l. può affidare all’esterno l’esecuzione di prove non in accreditamento (es. prove radiografiche, prove su ferro ai sensi della Legge 1086/71).
Il Laboratorio non subappalta mai prove ad un altro laboratorio che a sua volta le subappalti (attività da considerarsi ad ogni modo fuori accreditamento).
In caso di subappalto il Laboratorio informerà, preventivamente e per iscritto, il Cliente e registrerà la sua autorizzazione nell’ordine/Contratto stipulato tra le parti.
In caso di prove subappaltate il Laboratorio se ne riterrà responsabile verso il Cliente, a meno che il Cliente stesso specifichi quale ente subappaltato debba essere impiegato.
4.6 – Dichiarazione di Conformità e Regola decisionale
Il Laboratorio esprime unicamente dichiarazioni di conformità/non conformità ai limiti delle norme applicate come previsto nelle norme tecniche o quando richiesto da specifiche del Cliente, a meno che non sia vietato da disposizioni cogenti.
Se non sono disponibili o richiesti limiti di accettabilità il campo esito delle prove viene barrato ed eventualmente i risultati annotati per “information only”.
Se richiesto esplicitamente dal Committente, il Laboratorio può esprimere un giudizio di conformità sui risultati delle prove eseguite. Il criterio che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato è definito “regola decisionale”. Qualora la regola decisionale non sia espressamente dettata dal Committente oppure definita esplicitamente da norma tecnica, regolamento o legislazione vigente, il Laboratorio A.Q.C. S.r.l. adotta, in via generale, la regola decisionale dell’accettazione semplice con probabilità massima del 50% PFA “probabilità di falsa accettazione” (c.d. “shared risk”), con riferimento alla Linea Guida ILAC-G8 a cui si rimanda per i dettagli.
Il laboratorio dunque riporta nel Rapporto di prova la dichiarazione di conformità in modo tale che essa identifichi chiaramente:
- a) a quali risultati si applica la dichiarazione di conformità;
- b) quali specifiche, norme o parti di esse sono soddisfatte o non soddisfatte;
- c) la regola decisionale applicata, in particolare il Laboratorio ha deciso di non esprimere l’incertezza di misura, a meno che non sia richiesta dalla norma di riferimento o dal Cliente.
Quando il cliente richiede una dichiarazione di conformità ad una specifica o ad una norma per le prove (per esempio passa/non passa, entro/fuori tolleranza), la specifica o la norma e la regola decisionale devono essere chiaramente definite in fase di contrattuale.
4.7 – Incertezza di Misura
Nel caso di prove di Laboratorio Accreditate, i valori di incertezza di misura verranno riportati sul rapporto di prova solo se:
- espressamente richiesti dal Committente al momento della accettazione dell’offerta economica;
- essa è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova (richiesto dalla Norma di riferimento);
4.8 – Obblighi In Materia Di Sicurezza
A.Q.C. S.r.l. si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato ed addestrato per le attività oggetto di offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, etc.
4.9 – Gestione delle registrazioni
Tutte le registrazioni sono disponibili per il cliente entro tre giorni lavorativi o come diversamente concordato con il cliente in fase contrattuale.
Tutte le registrazioni del Sistema qualità e le registrazioni tecniche sono conservate per 10 anni.
Art. 5 Validità, termini e modalità di pagamento
I termini e le modalità di pagamento sono indicati all’interno della offerta economica. L’importo minimo per ogni singola fattura è di 150,00 Euro.
Validità offerta: 30 giorni
Art. 6 Oneri per attività itineranti
Rimangono inoltre a carico del Committente:
- oneri dovuti a eventuali soste forzate derivanti da cause a noi non imputabili quantificabili per singolo tecnico al costo di €/h 52,00;
- oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi a noi non imputabili (es. condizioni meteo).
Art. 7 Gestione dei reclami
Il Laboratorio ha stabilito, implementato ed applica un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sugli eventuali reclami pervenuti dal Committente. Modalità e responsabilità di attuazione del processo di trattamento dei reclami sono definite nel Manuale Qualità della A.Q.S. Srl e rese note a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.
In ogni caso è possibile presentare reclami inviandone comunicazione alla seguente pec aziendale: amministrazione@pec.aqcsrl.it
La responsabilità del Laboratorio si riferisce unicamente ai risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di prova. Il Laboratorio inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa l’effettiva rappresentatività del campione oggetto di prova in quanto il campionamento è di esclusiva responsabilità del Committente.
Art. 8 Riservatezza
Il laboratorio A.Q.C. S.r.l. è responsabile, per mezzo di impegni legalmente vincolanti, della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività di laboratorio. Il laboratorio mette al corrente in anticipo il cliente circa le informazioni che intende rendere di pubblico dominio. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende pubblicamente disponibili, o quando concordato fra il laboratorio ed il cliente (per esempio allo scopo di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere considerate come riservate.
Quando al laboratorio è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il cliente o le singole persone interessate devono essere informati circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.
Le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) deccezioevono restare riservate fra il cliente e il laboratorio.
Il laboratorio deve mantenere riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non deve rivelarla al cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Il personale, il personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del laboratorio, devono mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l’effettuazione delle attività del laboratorio, salvo diversamente richiesto dalla legge.
Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni e dei diritti di proprietà dei clienti, nonché la diffusione dei risultati delle prove a soggetti non autorizzati, il Laboratorio stabilisce che il proprio personale deve rispettare, come sottoscritto in una lettera d’incarico, la riservatezza dei risultati delle prove e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre, qualora un Cliente chieda di assistere all’esecuzione delle prove sui propri campioni, saranno prese tutte le precauzioni per evitare che questi venga a conoscenza di campioni, prove e dati inerenti altri Clienti.
Art. 9 Norme finali
Ogni modifica al presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta. Pertanto, comportamenti delle parti differenti da quanto previsto nel presente contratto non creeranno l’insorgere di alcun diritto alcuno e ciascuna delle parti potrà in ogni momento richiedere l’applicazione di quanto qui previsto. Per qualsiasi contestazione relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli. L’interpretazione e l’esecuzione del Contratto saranno disciplinate dalla Legge Italiana.
Art. 10 Tutela della Privacy
Con riferimento al disposto del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. circa la Tutela dei dati personali, il Cliente e A.Q.C. S.r.l. si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi alla propria società, utili ai fini di Legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti negli ordini/contratti emessi, verranno dall’altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto con la firma di queste Condizioni Generali di Vendita, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopradescritti e nei limiti delle finalità sopracitate. le informative estese sono disponibili sul ns. sito web www.aqcsrl.it